Statuto PD

03.02.2013 16:16

 

Statuto del Partito Democratico

Modificato dall’Assemblea Nazionale

21, 22 Maggio 2010

CAPO I

Principi e soggetti della democrazia interna

Articolo 1.

(Principi della democrazia interna)

1.Il Partito Democratico è un partito federale costituito da elettori ed iscritti,

fondato sul principio delle pari opportunità, secondo lo spirito degli articoli 2,

49 e 51 della Costituzione.

2. Il Partito Democratico affida alla partecipazione di tutte le sue elettrici e di

tutti i suoi elettori le decisioni fondamentali che riguardano l’indirizzo politico,

l’elezione delle più importanti cariche

interne, la scelta delle candidature per le principali cariche istituzionali.

3. Il Partito Democratico si impegna a rimuovere gli ostacoli che si frappongono

alla piena partecipazione politica delle donne. Assicura, a tutti i livelli, la

presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organismi dirigenti ed

esecutivi, pena la loro invalidazione da parte degli organismi di garanzia.

Favorisce la parità fra i generi nelle candidature per le assemblee elettive e

persegue l’obiettivo del raggiungimento della parità fra uomini e donne anche

per le cariche monocratiche istituzionali e interne. Il Partito Democratico

assicura le risorse finanziarie al fine di promuovere la partecipazione attiva

delle donne alla politica.

4. Il Partito Democratico promuove la partecipazione politica delle giovani

donne e dei giovani uomini, delle cittadine e dei cittadini dell’Unione Europea

residenti ovvero delle cittadine e dei cittadini di altri Paesi in possesso di

permesso di soggiorno, garantendo pari opportunità a tutti e a tutti i livelli.

5. Il Partito Democratico riconosce e rispetta l’autonomia e il pluralismo delle

organizzazioni sociali e del lavoro, riconosce e rispetta la distinzione tra la sfera

dell’iniziativa economica privata e la sfera dell’azione politica. Le regole di

- 1 -condotta stabilite dal Codice etico e le modalità di finanziamento del partito

sono tese a evitare il condizionamento di specifici gruppi di interesse nella

formazione dei suoi gruppi dirigenti e dell’indirizzo politico.

6. Il Partito Democratico riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali

e delle posizioni politiche al suo interno come parte essenziale della sua vita

democratica, e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali il

genere, l’età, le convinzioni religiose, le disabilità, l’orientamento sessuale,

l’origine etnica.

7. Il Partito Democratico propone un programma di governo per l’Italia e si

impegna a realizzarlo in maniera coerente, nel riconoscimento dell’autonomia

delle istituzioni. A questo fine, nel rispetto del pluralismo, le modalità di

elezione dei Segretari e delle Assemblee incentivano le aggregazioni e

favoriscono un esercizio autorevole della guida del partito. L’elezione degli

ulteriori organismi rappresentativi e di controllo interni da parte delle

Assemblee è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

8. Il Partito Democratico promuove la trasparenza e il ricambio nelle cariche

politiche e istituzionali. Le candidature e gli incarichi sono regolate dal Codice

etico del partito e dalle norme statutarie che, ad ogni livello organizzativo e per

ogni ambito istituzionale, rendono gli incarichi contendibili, oltre a fissare un

limite al cumulo e al rinnovo dei mandati. Devono attenersi al medesimo

Codice etico gli eletti nelle istituzioni iscritti al Partito Democratico in occasione

delle nomine o proposte di designazione che ad essi competono, ispirandosi ai

criteri del merito e della competenza, rigorosamente accertati.

9. Il Partito Democratico assicura un Sistema informativo per la partecipazione

basato sulle tecnologie telematiche adeguato a favorire il dibattito interno e a

far circolare rapidamente tutte le informazioni necessarie a tale scopo. Il

Sistema informativo per la partecipazione consente ad elettori ed iscritti,

tramite l’accesso alla rete internet, di essere informati, di partecipare al

dibattito interno e di fare proposte. Il Partito rende liberamente accessibili per

questa via tutte le informazioni sulla sua vita interna, ivi compreso il bilancio, e

sulle riunioni e le deliberazioni degli organismi dirigenti. I dirigenti e gli eletti

del Partito sono tenuti a rendere pubbliche le proprie attività attraverso il

Sistema informativo per la partecipazione.

10. Il Partito Democratico promuove la circolazione delle idee e delle opinioni,

l’elaborazione collettiva degli indirizzi politico programmatici, la formazione di ‐

sintesi condivise, la crescita di competenze e capacità di direzione politica,

anche attraverso momenti di studio e di formazione.

- 2 -Articolo 2.

(Soggetti fondamentali della vita democratica del Partito)

1. Il Partito Democratico è aperto a gradi diversificati e a molteplici forme di

partecipazione. Ai fini del presente Statuto, vengono identificati due soggetti

della vita democratica interna: gli iscritti e gli elettori.

2. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani

nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti ovvero cittadine e

cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, si iscrivono al

partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, il presente Statuto, il Codice

etico, e accettando di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte

oltre che nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.

3. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per

«elettori/elettrici» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani

nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, cittadine e

cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, iscritti e non iscritti

al Partito Democratico, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del

Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo

pubblico delle elettrici e degli elettori.

4. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno diritto di:

a) partecipare alla scelta dell’indirizzo politico del partito mediante l’elezione

diretta dei Segretari e delle Assemblee al livello nazionale e regionale.

b) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del partito

alle principali cariche istituzionali;

c) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;

d) prendere parte a Forum tematici;

e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte

alle altre forme di consultazione;

f) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;

g) prendere parte alle assemblee dei circoli;

h) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta

qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto, quanto a

diritti e doveri loro attribuiti.

5. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il diritto di:

a) partecipare all’elezione diretta dei Segretari e delle Assemblee ai livelli

territoriali inferiori a quello regionale;

b) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a

qualsiasi carica istituzionale elettiva;

c) votare nei referendum riservati agli iscritti;

d) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua

attuazione;

e) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;

f) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole

- 3 -alla vita interna del partito;

g) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti ai diversi livelli

e sottoscrivere le proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte

di tutti gli elettori;

h) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali.

i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta

qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto.

6. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico hanno il dovere di:

a) favorire l’ampliamento dei consensi verso il partito negli ambienti sociali

in cui sono inseriti;

b) sostenere lealmente i suoi candidati alle cariche istituzionali ai vari livelli;

c) aderire ai gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di cui

facciano parte;

d) essere coerenti con la dichiarazione sottoscritta al momento della

registrazione nell’Albo.

7. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico hanno inoltre il dovere di:

a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;

b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota

annuale di iscrizione;

c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai

momenti aperti a tutti gli elettori;

d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni

previste.

8. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle

elettrici possono avvenire anche per via telematica, sono individuali e sono

perfezionabili a partire dal compimento del sedicesimo anno di età.

9. Sono escluse dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli

elettori del PD le persone appartenenti ad altri movimenti politici o iscritte ad

altri partiti politici o aderenti, all’interno delle Assemblee elettive, a gruppi

consiliari diversi da quello del Partito Democratico. Gli iscritti che, al termine

delle procedure per la selezione delle candidature, si sono candidati in liste

alternative al PD, o comunque non autorizzate dal PD, sono esclusi e non più

registrabili, per l’anno in corso e per quello successivo, nell’Anagrafe degli

iscritti.

- 4 -CAPO II

Formazione dell’indirizzo politico, composizione, modalità di elezione e

funzioni degli organismi dirigenti nazionali

Articolo 3.

(Segretario o Segretaria nazionale)

1. Il Segretario nazionale rappresenta il Partito, ne esprime l’indirizzo politico

sulla base della piattaforma approvata al momento della sua elezione ed è

proposto dal Partito come candidato all’incarico di Presidente del Consiglio dei

Ministri.

2. Se il Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato,

l’Assemblea può eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del

mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell’Assemblea stessa.

Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato verso deliberazioni

approvate dall’Assemblea o dal Coordinamento nazionale, l’Assemblea può

eleggere un nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la

maggioranza dei due terzi dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca

l’Assemblea per una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione

delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l’approvazione

della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per

l’Assemblea.

3. Il Segretario nazionale in carica non può essere rieletto qualora abbia

ricoperto l’incarico per un arco temporale pari a due mandati pieni a meno che,

allo scadere dell’ultimo mandato, non eserciti la funzione di Presidente del

Consiglio dei Ministri per la sua prima legislatura. In tal caso il mandato è

rinnovabile fino a che non ricorrano i limiti alla reiterabilità dei mandati nella

carica di Presidente del Consiglio di cui all’articolo 22, comma 3.

Articolo 4.

(Assemblea nazionale)

1. L’Assemblea nazionale è composta da mille persone elette con le modalità

indicate dal successivo articolo 9. Fanno parte dell’Assemblea Nazionale, con

diritto di voto, i segretari regionali del partito.

2. Nello svolgimento di tutte le sue competenze, ad eccezione di quelle indicate

all’articolo 3, al comma 2 ed al comma 7 del presente articolo, la composizione

dell’Assemblea nazionale è integrata da trecento persone elette dagli elettori

contestualmente all’elezione delle Assemblee regionali secondo le modalità

indicate dagli statuti regionali. A tale fine, a ciascuna regione sono attribuiti

cinque seggi, ad eccezione del Molise che ne ha due e della Valle d’Aosta che

ne ha uno. La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni si effettua in

- 5 -proporzione ai voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti elezioni

della Camera dei Deputati, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

L’Assemblea nazionale è inoltre integrata da cento componenti eletti dai

parlamentari nazionali ed europei aderenti al Partito Democratico. L’Assemblea

nazionale è infine integrata da un numero variabile di componenti espressione

delle candidature alla Segreteria nazionale non ammesse alla votazione presso

gli elettori, ai sensi dell’articolo 9, comma 6. Ai candidati alla carica di

Segretario nazionale non ammessi alla votazione, i quali rinuncino a sostenere

altre candidature ammesse, è riconosciuto il diritto a nominare un numero di

persone pari a due, di cui un uomo e una donna, per ogni punto percentuale di

voti ottenuti, su quelli validamente espressi, in occasione della consultazione

preventiva tra gli iscritti di cui all’articolo 9, comma 6, purché abbiano ottenuto

un numero di voti pari almeno al cinque per cento di quelli validamente

espressi.

3. L’Assemblea nazionale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza

in materia di indirizzo della politica nazionale del Partito, di organizzazione e

funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali, di definizione dei

principi essenziali per l’esercizio dell’autonomia da parte delle Unioni regionali e

delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

4. L’Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica del partito attraverso il

voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal

suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni

permanenti o temporanee, ovvero, in casi di necessità e urgenza, attraverso

deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati

dall’Ufficio di Presidenza o dalla Direzione nazionale. Il Regolamento è

approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza

assoluta dei suoi componenti.

5. L’Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente. Nel caso in cui

nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti

almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a

una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due

candidati più votati. Il Presidente dell’Assemblea nazionale resta in carica per la

durata del mandato dell’Assemblea. Il Presidente nomina un ufficio di

Presidenza sulla base dei risultati delle elezioni per l’Assemblea.

6. L’Assemblea è convocata ordinariamente dal suo Presidente almeno una

volta ogni sei mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal suo

Presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.

7. L’Assemblea nazionale può, su mozione motivata, approvata con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il

Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni

per l’Assemblea e il Segretario.

- 6 -Articolo 5.

(Durata dei mandati del Segretario e dell’Assemblea nazionale)

1. I mandati di Segretario nazionale del Partito e di componente della

Assemblea nazionale durano quattro anni.

2. Il Presidente dell’Assemblea nazionale indice l’elezione dell’Assemblea e del

Segretario nazionali sei mesi prima della scadenza del mandato del Segretario

in carica. Quando ricorrano i casi di scioglimento anticipato dell’Assemblea

previsti dall’articolo 3, comma 2, e dall’articolo 4, comma 7, il Presidente

dell’Assemblea nazionale indice l’elezione entro i quattro mesi successivi.

Articolo 6.

(Vicesegretari)

1. Il Segretario nazionale può, all’atto della proclamazione, proporre

all’Assemblea nazionale l’elezione di uno o due Vicesegretari.

2. I vicesegretari svolgono funzioni delegate dal Segretario.

Articolo 7.

(Segreteria nazionale)

1. La Segreteria nazionale è l’organo collegiale che collabora con il Segretario

ed ha funzioni esecutive.

2. La Segreteria nazionale è composta da non più di quindici membri, nominati

dal Segretario, che dà comunicazione della nomina in una riunione del

Coordinamento nazionale convocata con specifico ordine del giorno. Il

Segretario può revocare la nomina dei componenti della Segreteria. Tale

revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione

nazionale.

3. La Segreteria è convocata dal Segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle

decisioni assunte.

4. Ulteriori nomine relative ad altre funzioni esecutive esterne alla Segreteria

debbono essere preventivamente approvate dalla Direzione nazionale.

- 7 -Articolo 8.

(Direzione nazionale)

1. La Direzione nazionale è organo di esecuzione degli indirizzi dell’Assemblea

nazionale ed è organo d’indirizzo politico. Esso, ai sensi del proprio

Regolamento, approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

suoi componenti, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di

mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di

controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al Segretario e ai membri

della Segreteria.

2. La Direzione nazionale è composta da centoventi membri eletti

dall’Assemblea nazionale, con metodo proporzionale, nella prima riunione

successiva alle elezioni di cui all’articolo 9, e da quattro rappresentanti eletti

nella medesima riunione dai delegati all’Assemblea nazionale della

Circoscrizione estero.

3. Sono inoltre membri di diritto della Direzione nazionale: il Segretario; il

Presidente dell’Assemblea nazionale; i Vicesegretari; il Tesoriere; il massimo

dirigente dell’organizzazione giovanile; i Presidenti dei gruppi parlamentari del

Partito Democratico italiani ed europei; i Segretari Regionali. L’Assemblea

nazionale, prima di procedere alla elezione della Direzione nazionale,

determina gli ulteriori componenti di diritto in relazione ai ruoli istituzionali

assolti dal Partito a livello nazionale e locale nella legislatura in corso. Il

segretario nazionale può chiamare a farne parte, con diritto di voto, venti

personalità del mondo della cultura, del lavoro, dell’associazionismo, delle

imprese. La Direzione nazionale può dar vita a suoi organi interni per

organizzare la propria attività.

4. La Direzione nazionale è presieduta dal Presidente dell’Assemblea nazionale,

che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve

essere convocata dal Presidente se lo richiedano il Segretario o almeno un

quinto dei suoi componenti.

Articolo 9.

(Scelta dell’indirizzo politico mediante elezione diretta del Segretario e

dell’Assemblea nazionale)

1. Le elezioni per il Segretario e per l’Assemblea nazionale sono disciplinate da

un Regolamento approvato dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il procedimento elettorale è articolato in due fasi. Nella prima fase, che si

conclude con lo svolgimento della Convenzione nazionale, le candidature a

Segretario nazionale e le relative piattaforme politico-programmatiche sono

sottoposte al vaglio degli iscritti. La seconda fase consiste nello svolgimento

- 8 -delle elezioni.

3. Possono essere candidati e sottoscrivere le candidature a Segretario

nazionale e componente dell’Assemblea nazionale solo gli iscritti in regola con i

requisiti di iscrizione presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene

deliberata la convocazione delle elezioni.

4. Per essere ammesse alla prima fase del procedimento elettorale, le

candidature a Segretario devono essere sottoscritte da almeno il dieci per

cento dei componenti dell’Assemblea nazionale uscente o da un numero di

iscritti compreso tra millecinquecento e duemila, distribuiti in non meno di

cinque regioni.

5. Il Regolamento di cui al primo comma stabilisce tempi e modalità di

svolgimento delle riunioni dei Circoli, delle Convenzioni provinciali e della

Convenzione nazionale nel corso delle quali vengono presentate le piattaforme

politico-programmatiche proposte dai candidati a Segretario e si svolge intorno

ad esse un dibattito aperto a tutti gli elettori del Partito Democratico.

6. Il medesimo Regolamento stabilisce le modalità di votazione da parte degli

iscritti sulle candidature a Segretario nazionale, in modo da garantire la

segretezza del voto e la regolarità dello scrutinio, e di elezione dei delegati alle

Convenzioni provinciali e alla Convenzione nazionale. Risultano ammessi

all’elezione del Segretario nazionale i tre candidati che abbiano ottenuto il

consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il

cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che

abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la

medesima percentuale in almeno cinque regioni o province autonome.

7. Ai fini dell’elezione, le candidature a Segretario nazionale vengono

presentate in collegamento con liste di candidati a componente dell’Assemblea

nazionale. Nella composizione di tali liste devono essere rispettate la pari

rappresentanza e l’alternanza di genere. La ripartizione dei seggi tra le

circoscrizioni regionali viene effettuata in proporzione alla popolazione

residente e al numero dei voti ricevuti dal Partito Democratico nelle più recenti

elezioni per la Camera dei Deputati. Le province autonome di Trento e Bolzano

costituiscono ciascuna una circoscrizione. Con l’eccezione della Valle d’Aosta e

del Molise, le circoscrizioni regionali sono articolate in collegi nei quali sono

assegnati da un minimo di quattro ad un massimo di nove seggi. In ciascun

collegio possono essere presenti una o più liste collegate a ciascun candidato

alla Segreteria. I seggi assegnati a ciascun collegio sono ripartiti tra le liste con

metodo proporzionale. I seggi non assegnati sulla base dei quozienti pieni

vengono ripartiti tra le liste sulla base dei resti, nell’ambito delle circoscrizioni

regionali. Ogni altro aspetto è stabilito dal Regolamento di cui al precedente

comma 1, il quale prevede confronti pubblici tra i candidati.

8. Sono ammesse a partecipare alle elezioni, in qualità di elettrici ed elettori,

- 9 -tutte le persone che al momento del voto rientrino nei requisiti di cui all’art. 2

comma 3 e devolvano un contributo di entità contenuta.

9. Qualora sia stata eletta una maggioranza assoluta di componenti

l’Assemblea a sostegno di un candidato Segretario, il Presidente dell’Assemblea

nazionale lo proclama eletto all’apertura della prima seduta dell’Assemblea

stessa; in caso contrario il Presidente indice in quella stessa seduta un

ballottaggio a scrutinio segreto tra i due candidati collegati al maggior numero

di componenti l’Assemblea e proclama eletto Segretario il candidato che ha

ricevuto il maggior numero di voti validamente espressi.

Articolo 10.

(Organizzazioni all’estero del Partito Democratico)

1. Il Partito Democratico, al fine di garantire la partecipazione politica, sociale e

culturale degli italiani residenti all’estero, organizza le proprie strutture anche

in altri Paesi.

2. In considerazione delle norme che disciplinano il voto all’estero, le

organizzazioni del Partito Democratico, quando è necessario, concorrono a

promuovere coalizioni politiche conformi a quelle costituite nel territorio

nazionale.

3. Le forme e le modalità di organizzazione del Partito Democratico all’estero

sono stabilite dallo Statuto della Circoscrizione Estero che sarà, in conformità

alle norme di cui al capo III, approvato e modificato dalla relativa Assemblea,

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

4. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza

sono definite in accordo con il Coordinamento nazionale.

- 10 -CAPO III

Struttura federale

Articolo 11.

(Autonomia statutaria a livello regionale e nelle province di Trento e Bolzano)

1. Le Unioni regionali e le Unioni provinciali di Trento e Bolzano hanno un

proprio Statuto che, nel rispetto e in armonia con i principi fondamentali dello

Statuto nazionale, disciplina l’attività del partito nel loro ambito territoriale.

2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano

disciplinano le modalità di designazione, il regime delle incompatibilità e la

durata in carica dei componenti delle rispettive Commissioni di garanzia e di

quelle infra-regionali in modo tale da assicurarne l’autonomia.

3. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano

sono approvati e modificati dalla relativa Assemblea con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei suoi componenti. Essi entrano in vigore entro trenta

giorni dalla loro approvazione, a meno che entro tale termine la Commissione

nazionale di garanzia, la quale ha il compito di verificarne la conformità con i

principi fondamentali dello Statuto nazionale, non rinvii lo Statuto con le

relative osservazioni all’Unione regionale o alle Unioni provinciali di Trento e

Bolzano affinché provvedano a modificarlo. In tal caso, se la relativa

Assemblea non intende adeguarsi in tutto o in parte alle osservazioni della

Commissione nazionale di garanzia può ricorrere all’Assemblea nazionale, la

quale decide in via definitiva con il voto favorevole della maggioranza assoluta

dei suoi componenti entro i successivi sessanta giorni.

4. Forme speciali di autonomia per rispondere a peculiari esigenze territoriali,

in via sperimentale o permanente, possono essere richieste dalle Assemblee

regionali o dalle Assemblee provinciali di Trento e Bolzano con la procedura

prevista per la revisione dei propri Statuti. Tali richieste sono esaminate

dall’Assemblea nazionale e da essa approvate con la procedura prevista per la

revisione dello Statuto nazionale.

Articolo 12.

(Autonomia degli organi regionali, delle province autonome e locali)

1. Ai competenti organi delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento

e Bolzano, nonché agli organi locali, è riconosciuta autonomia politica,

programmatica, organizzativa e finanziaria in tutte le materie che il presente

Statuto non riservi alla potestà degli organi nazionali, comprese le alleanze

politiche ed elettorali a livello regionale, provinciale e comunale. Nel caso di

decisioni che comportino una alleanza politica con partiti non coalizzati con il

Partito Democratico in ambito nazionale, l’organo territoriale competente è

- 11 -tenuto ad informare preventivamente il Segretario nazionale e, se si tratti di

organo sub-regionale, il Segretario regionale o il Segretario provinciale di

Trento e Bolzano. In caso di rilievi o richiesta di riesame della decisione, gli

organi che l’hanno adottata sono tenuti a rispondere motivandola in modo

esaustivo.

2. Gli organi nazionali intervengono negli ambiti riservati ai livelli regionali,

delle province autonome e locali soltanto se e nella misura in cui gli effetti della

loro azione possono pregiudicare i valori fondamentali del partito definiti dal

Manifesto e dal Codice etico. In tali casi la Direzione nazionale può annullare le

deliberazioni degli organismi delle Unioni regionali, delle Unioni provinciali di

Trento e Bolzano o locali con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

suoi componenti entro 15 giorni dalla loro adozione.

3. Qualora il Segretario regionale o il Segretario provinciale di Trento e

Bolzano, o una maggioranza dei componenti della relativa Assemblea,

ritengano che una decisione nazionale violi l’autonomia statutaria possono

ricorrere entro trenta giorni dalla sua approvazione alla Commissione nazionale

di garanzia che giudica entro i successivi trenta giorni con decisione

inappellabile. In caso di necessità la Commissione nazionale di garanzia può

sospendere preventivamente l’efficacia della decisione.

4. L’autonomia regionale e delle province autonome comprende anche la

possibilità di stipulare accordi tra le Unioni regionali e le Unioni provinciali di

Trento e Bolzano, alle medesime condizioni e con i medesimi limiti previsti per

gli Statuti.

Articolo 13.

(Accordi confederativi)

1. Qualora in una regione a statuto speciale o in una provincia autonoma si

realizzino le condizioni per costituire una forza politica capace di rappresentare

l’elettorato di orientamento Democratico, il Partito Democratico, a fronte della

reale adesione locale al progetto, stabilisce con essa un rapporto confederale.

L’accordo è deliberato dalla Assemblea nazionale a maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

2. L’accordo confederativo implica che il partito locale si riconosca nelle liste del

Partito Democratico per il Parlamento nazionale ed europeo ed abbia la facoltà

di presentare propri candidati all’interno delle medesime liste. Per le elezioni

regionali e locali l’accordo confederativo comporta la rinuncia del Partito

Democratico a presentare proprie liste ovvero la regolare presentazione di liste

elettorali comuni con il partito locale confederato.

- 12 -Articolo 14.

(Circoli)

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli iscritti

partecipano alla vita del partito. Essi si distinguono in Circoli territoriali, legati

al luogo di residenza, in Circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di

studio, ed in Circoli on-line, che vengono costituiti sulla rete internet e ai quali

è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di

studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di

lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo. In caso di

partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo

d’ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed

all’elezione degli organi dirigenti di entrambi, l’iscritto deve indicare presso

quale dei due Circoli intende esercitare gli altri propri diritti ai sensi del

presente Statuto.

2. Gli iscritti ai Circoli on-line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita

politica interna ed all’elezione degli organi dirigenti di questi, devono

comunque indicare il Circolo territoriale o d’ambiente dove esercitare gli altri

propri diritti ai sensi del presente Statuto.

3. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei Circoli.

4. I criteri per l’articolazione dei Circoli territoriali e di ambiente sono stabiliti

dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

In ogni caso dovrà essere previsto almeno un Circolo territoriale di base per

ogni comune superiore a cinquemila abitanti e, nei comuni con più di centomila

abitanti, almeno un circolo per ogni cinquantamila abitanti. Gli Statuti devono

prevedere in ogni caso che i Circoli abbiano una Assemblea degli iscritti e un

Segretario.

5. Le modalità di costituzione dei Circoli on-line, il loro funzionamento, gli

organi e le relative modalità di elezione sono stabilite da un apposito

Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

Articolo 15

(Principi inderogabili per gli statuti regionali)

1. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano

disciplinano i livelli e l’articolazione dell’organizzazione territoriale, nonché la

composizione e le competenze degli organismi dirigenti regionali, e locali, nel

quadro dei principi contenuti nel presente Statuto, nel Codice etico e nel

Manifesto.

2. Per ogni livello territoriale cui spetti la titolarità, nel proprio ambito, della

rappresentanza politica del Partito Democratico, devono essere previsti un

- 13 -Segretario, una Assemblea e una Commissione di garanzia.

3. La composizione numerica delle direzioni e degli esecutivi, a tutti i livelli,

non può essere superiore a quella dei corrispondenti organismi nazionali di cui

agli art. 7 e 8 del presente Statuto. Almeno un terzo delle direzioni provinciali

debbono essere formate, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri

delle segreterie dei circoli.

4. L’elezione del Segretario e dell’Assemblea provinciale, nonché quella del

Segretario e del Direttivo di circolo, avviene con il voto personale, diretto e

segreto degli iscritti.

5. I mandati di Segretario regionale, di Segretario provinciale di Trento e

Bolzano e di componente

la relativa Assemblea durano quattro anni.

6. Con Regolamento approvato dall’Assemblea regionale sono stabiliti i tempi e

le modalità di formazione e svolgimento della Convenzione regionale eletta

nell’ambito di una consultazione preventiva degli iscritti sulle candidature a

Segretario regionale . Sono ammessi alla competizione elettorale aperta a tutti

gli elettori i tre candidati che nella consultazione preventiva abbiano ottenuto il

consenso del maggior numero di iscritti purché abbiano ottenuto almeno il

cinque per cento dei voti validamente espressi e, in ogni caso, quelli che

abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la

medesima percentuale in almeno un terzo delle province.

7. L’elezione dell’Assemblea e del Segretario regionale o del Segretario

provinciale di Trento e Bolzano, unitamente a quella per gli organismi dirigenti

dei livelli infraregionali, si svolgono a distanza di due anni dall’elezione del

Segretario e dell’Assemblea nazionale in una data unica per tutte le regioni e le

province autonome, stabilita dal Coordinamento nazionale d’intesa con la

Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e

Bolzano.

8. Le candidature a Segretario regionale, a Segretario provinciale di Trento e

Bolzano, vengono presentate in collegamento con liste di candidati a

componenti della relativa Assemblea, sulla base di piattaforme politicoprogrammatiche concorrenti. In ciascun collegio elettorale possono essere

presentate una o più liste collegate a ciascun candidato alla Segreteria.

L’elettorato passivo è riservato agli iscritti in regola con i requisiti di iscrizione

presenti nella relativa Anagrafe alla data nella quale viene deliberata la

convocazione delle elezioni. L’elettorato attivo è riservato a tutte le persone per

le quali ricorrano le condizioni per essere registrate nell’Albo degli elettori e che

ne facciano richiesta anche al momento del voto.

9. Se il Segretario regionale cessa dalla carica prima del termine del suo

mandato, l’Assemblea regionale può eleggere un nuovo Segretario per la parte

restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato

- 14 -dell’Assemblea stessa. Se il Segretario si dimette per un dissenso motivato

verso deliberazioni approvate dall’Assemblea, l’Assemblea può eleggere un

nuovo Segretario per la parte restante del mandato con la maggioranza

assoluta dei componenti. A questo fine, il Presidente convoca l’Assemblea per

una data non successiva a trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni.

Nel caso in cui nessuna candidatura sia approvata dalla maggioranza assoluta

dei componenti, si procede a nuove elezioni per il Segretario e per l’Assemblea.

10. L’Assemblea regionale può, su mozione motivata, approvata con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il

Segretario. Se l’Assemblea sfiducia il Segretario, si procede a nuove elezioni

per l’Assemblea e il Segretario.

11. I Regolamenti per l’elezione degli organismi dirigenti regionali e locali sono

approvati dall’Assemblea regionale e dall’Assemblea provinciale di Trento e

Bolzano, previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia. Deve

essere in ogni caso tutelata la pari rappresentanza di genere, la segretezza del

voto, oltre ad essere garantita la regolarità dello scrutinio.

12. Gli Statuti regionali definiscono i modi e le forme della presenza degli eletti

nelle istituzioni negli organismi territoriali del partito.

Articolo 16.

(Conferenza dei Segretari regionali e delle province autonome di Trento e

Bolzano)

1. La Conferenza dei Segretari regionali e dei Segretari provinciali di Trento e

Bolzano è organo di rappresentanza federale del partito, di coordinamento

dell’iniziativa politica e delle scelte organizzative in un rapporto di leale

cooperazione tra il livello nazionale e le Unioni regionali e delle province

autonome. Essa si dota di un Regolamento approvato con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. La Conferenza è presieduta da un suo componente eletto annualmente a

scrutinio segreto. Essa è convocata dal Presidente, che ne determina l’ordine

del giorno d’intesa con il Segretario nazionale o suo delegato.

3. La Conferenza esprime pareri sulle scelte relative alla perequazione

finanziaria tra i diversi livelli del partito e i diversi ambiti territoriali, oltre che

sulle scelte politiche nazionali che incidano in maniera rilevante sulla sfera di

autonomia regionale. Tali pareri possono essere derogati dagli organi nazionali

con deliberazioni assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

loro componenti.

4. Qualora la Conferenza o il suo Presidente ritengano che un organo statutario

- 15 -non rispetti l’autonomia riconosciuta alle Unioni regionali e alle Unioni

provinciali di Trento e Bolzano possono ricorrere alla Commissione nazionale di

garanzia che delibera entro trenta giorni con decisione inappellabile e che in

caso di necessità può previamente decidere di sospendere l’efficacia della

decisione assunta.

Articolo 17.

(Poteri sostitutivi)

1.In caso di necessità e urgenza o di grave danno al partito in seguito a

ripetute violazioni, o di gravi ripetute omissioni dello Statuto o del Codice Etico,

per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, previa

richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea regionale o delle

Assemblee delle province autonome e sentito il parere del relativo organismo

di garanzia, la Direzione nazionale, con la maggioranza dei tre quinti dei suoi

componenti, può convocare un’elezione anticipata dell’Assemblea e del

Segretario regionale o delle province autonome, nominando, nel rispetto del

pluralismo, un organo collegiale di carattere commissariale.

2. In caso di ripetute violazioni statutarie sulla medesima materia o di gravi

ripetute omissioni, con la medesima procedura può essere nominato, nel

rispetto del pluralismo, un organo commissariale ad acta per decidere sulle

medesime materie per un periodo non superiore a sei mesi.

3. In casi di necessità e di urgenza, di gravi e ripetute violazioni dello Statuto e

del Codice etico, sentita la Commissione nazionale di Garanzia, il Segretario

nazionale può nominare un organo commissariale sostitutivo del Segretario e

della Segreteria, ovvero di altri organi esecutivi. A pena di nullità, entro i

trenta giorni successivi, tali nomine sono sottoposte a ratifica della Direzione

nazionale.

4. In presenza di elementi di irregolarità del tesseramento, incompletezza o

anomalie evidenti, l’Organizzazione procede a verificare e a compiere e,

laddove è necessario, formalizzare la nomina di commissari ad acta per la

redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di

parti di esse.

5. Lo Statuto delle Unioni regionali e delle Unioni provinciale di Trento e

Bolzano regolamentano i

poteri sostitutivi del relativo livello.

- 16 -CAPO IV

Scelta delle candidature per le cariche istituzionali

Articolo 18.

(Elezioni primarie per le cariche monocratiche istituzionali)

1. I candidati alla carica di Sindaco, Presidente di Provincia e Presidente di

Regione vengono scelti attraverso il ricorso alle primarie di coalizione.

2. Il Regolamento per lo svolgimento delle primarie di coalizione, definito

d’intesa con le forze politiche alleate, è approvato con i voti favorevoli della

maggioranza assoluta dei componenti della Direzione del Partito Democratico

del livello territoriale corrispondente. Tale Regolamento stabilisce le norme per

l’esercizio del diritto di voto, le modalità e i tempi per la presentazione delle

candidature e la convocazione della consultazione, disciplina la competizione

per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa

modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni

di voto.

3. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti al Partito Democratico possono

avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il

trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale

corrispondente, ovvero, da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo

ambito territoriale.

4. Qualora non si svolgano primarie di coalizione, si procede con le primarie di

partito, a meno che la decisione di utilizzare un diverso metodo, concordato

con la coalizione, per la scelta del candidato comune non sia approvata con il

voto favorevole dei tre quinti dei componenti dell’Assemblea del livello

territoriale corrispondente.

5. Nel caso di primarie di partito, la candidatura a Sindaco, Presidente di

Provincia e Presidente di Regione può essere avanzata con il sostegno del dieci

per cento dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale,

ovvero con un numero di sottoscrizioni pari almeno al tre per cento degli iscritti

nel relativo ambito territoriale. Nel caso di primarie di partito, qualora il

Sindaco, il Presidente di Provincia o di Regione uscenti, al termine del primo

mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate

eventuali candidature alternative se ricevono il sostegno del trenta per cento

dei componenti della Assemblea del relativo livello territoriale, ovvero di un

numero di sottoscrizioni pari almeno al quindici per cento degli iscritti nel

relativo ambito territoriale.

6. Le primarie, di coalizione o di partito, per la scelta dei candidati a Sindaco,

Presidente di Provincia e Presidente di Regione, si svolgono con il metodo della

maggioranza relativa.

- 17 -7. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione o di partito nel caso in cui,

nei tempi prescritti dal Regolamento, di cui il comma 2, sia stata avanzata una

sola candidatura alla carica oggetto di selezione. Tale candidatura diventa

automaticamente quella del PD alle elezioni.

8. Qualora il Partito Democratico aderisca a primarie di coalizione per la carica

di Presidente del Consiglio dei Ministri è ammessa, tra gli iscritti del Partito

Democratico, la sola candidatura del Segretario nazionale.

9. Per le elezioni dei Presidenti di Regione, nonché dei Sindaci e dei Presidenti

di Provincia dei capoluoghi di Regione, il Segretario nazionale, qualora ravvisi

elementi che pregiudichino l’indirizzo politico generale del partito, può chiedere

all’organo dirigente del livello territoriale competente di riesaminare le decisioni

assunte in ordine agli accordi di coalizione e alle modalità di selezione delle

candidature. In tale caso, l’organo dirigente del livello territoriale competente è

chiamato a riesaminare la decisione nei sette giorni successivi.

Articolo 19.

(Scelta delle candidature per le Assemblee rappresentative)

1. La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad

ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema

elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica. La scelta degli

specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature

a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un Regolamento

approvato di volta in volta dalla Direzione nazionale con il voto favorevole di

almeno i tre quinti dei componenti, previo parere della Conferenza dei

Segretari regionali.

2. Il Regolamento, di cui al comma 1, nel disciplinare le diverse modalità di

selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai

seguenti principi:

a) l’uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;

b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;

c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;

d) l’ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;

e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;

f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti,

anche in relazione ai diversi ambiti dell’attività parlamentare e alle

precedenti esperienze svolte;

g) la pubblicità della procedura di selezione.

3. Il Regolamento è approvato dalla Direzione nazionale entro tre mesi dalla

scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato,

entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale Regolamento:

a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i

- 18 -criteri per selezionarle;

b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo

democratico, all’approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o

attraverso gli organi rappresentativi;

c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non

sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del

Regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

- 19 -CAPO V

Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 20.

(Codice etico)

1. Non possono aderire al Partito Democratico come elettori o come iscritti,

non possono essere candidate a cariche interne del Partito o essere candidate

dal Partito a cariche istituzionali le persone che risultino escluse sulla base del

Codice etico.

Articolo 21.

(Incandidabilità e incompatibilità)

1. Non si può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito

Democratico, come le segreterie.

2.

a) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili

alla carica di segretario regionale: i presidenti di regione e dei consigli

regionali, gli assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci delle

città capoluogo di regione e di provincia.

b) Durante l’esercizio del loro mandato istituzionale non sono candidabili

alla carica di segretario provinciale: i parlamentari nazionali ed europei, i

presidenti di regione, gli assessori regionali, i consiglieri regionali, i

presidenti di provincia, gli assessori provinciali, i sindaci e gli assessori

delle città capo luogo di regione e di provincia, i sindaci e gli assessori dei

comuni superiori a cinquantamila abitanti.

c) La carica di segretario regionale e provinciale è incompatibile con le

rispettive funzioni istituzionali per le quali è prevista l’incandidabilità alle

lettere a e b del presente comma.

d) La carica di segretario di circolo o di segretario cittadino è incompatibile

con quella di sindaco o assessore.

3. Non è ricandidabile da parte del Partito Democratico per la carica di

componente del Parlamento nazionale ed europeo chi ha ricoperto detta carica

per la durata di tre mandati.

4. Non sono candidabili dal Partito Democratico, a qualsiasi livello nell’ambito

della circoscrizione elettorale in cui hanno prestato servizio negli ultimi tre

anni, i soggetti per i quali la legge prevede l’aspettativa dal servizio come

condizione di candidabilità.

5. Gli iscritti al Partito Democratico non possono ricoprire una carica

monocratica di governo o far parte di un organo esecutivo collegiale per più di

due mandati pieni consecutivi o per un arco temporale equivalente.

6. Gli iscritti al Partito Democratico non possono far parte

contemporaneamente di più di un’assemblea elettiva e di un organo esecutivo,

- 20 -tranne i casi in cui questo sia strettamente richiesto da una delle cariche

istituzionali ricoperte. In tali casi, il settantacinque per cento delle indennità

ricevute per le cariche collegate all’incarico istituzionale principale devono

essere versate alla tesoreria del partito al livello territoriale corrispondente

all’incarico principale.

7. La carica di parlamentare nazionale o europeo e quella di consigliere di un

comune con meno di quindicimila abitanti non sono incompatibili. In caso di

cumulo, il settantacinque per cento dell’indennità ricevuta per la carica di

consigliere comunale deve essere versato alla tesoreria del partito del livello

provinciale corrispondente.

8. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui ai commi precedenti, ad esclusione

dei comma 2 e 4, devono essere deliberate dalla Direzione nazionale con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta

motivata dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente all’organo

istituzionale per il quale la deroga viene richiesta. Per le cariche istituzionali

europee, la proposta viene formulata dalla medesima Direzione nazionale.

9. La deroga può essere concessa soltanto sulla base di una relazione che

evidenzi in maniera analitica il contributo fondamentale che, in virtù

dall’esperienza politico-istituzionale, delle competenze e della capacità di

lavoro, il soggetto per il quale viene richiesta la deroga potrà dare nel

successivo mandato all’attività del Partito Democratico attraverso l’esercizio

della specifica carica in questione. La deroga può essere concessa, su richiesta

esclusiva degli interessati, per un numero di casi non superiore, nella stessa

elezione, al 10% degli eletti del Partito Democratico nella corrispondente

tornata elettorale precedente.

10. Le incandidabilità e le incompatibilità per le cariche istituzionali di livello

regionale e locale, fatto salvo quanto previsto ai comma 2 e 4 del presente

articolo, sono stabilite dagli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni

provinciali di Trento e Bolzano.

Articolo 22.

(Doveri degli eletti)

1. Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti del

Partito Democratico per affermare le scelte programmatiche e gli indirizzi

politici comuni.

2. Gli eletti hanno il dovere di contribuire al finanziamento del partito versando

alla tesoreria una quota dell’indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica

ricoperta. Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto dal

Regolamento di cui all’articolo 36, comma 2, è causa di incandidabilità a

qualsiasi altra carica istituzionale da parte del Partito Democratico, nonché dei

- 21 -provvedimenti disciplinari di cui il Regolamento previsto all’art. 39 e 40 del

presente Statuto.

3. Gli eletti hanno il dovere di rendere conto periodicamente agli elettori e agli

iscritti della loro attività attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

4. Se nelle competenze discrezionali degli eletti ricade la nomina di organi

tecnici o amministrativi, di presidenze di Enti o di membri di consigli di

amministrazione, di consulenti e professionisti, gli eletti si impegnano a seguire

criteri di competenza, merito e comprovata capacità. Essi devono inoltre

richiedere che all’intera procedura di selezione sia data la massima pubblicità.

5. I gruppi del Partito Democratico nelle assemblee elettive di ogni livello

istituzionale sono tenuti ad approvare e a rendere pubblico un Regolamento di

disciplina della loro attività.

- 22 -CAPO VI

Strumenti per la partecipazione, l’elaborazione del programma e la

formazione politica

Articolo 23.

(Forum tematici)

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione

alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il

coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione di proposte programmatiche. I

Forum producono materiali utili alle decisioni e all’iniziativa politica del Partito

Democratico.

2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I

partecipanti, qualora lo accettino, vengono registrati nell’Albo degli elettori del

Partito.

3. I Forum tematici sono attivati dai responsabili delle aree e dei settori

tematici del Partito Democratico. Un Forum può altresì essere attivato qualora

ne facciano richiesta almeno dieci cittadini e la proposta sia approvata dalla

Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi

componenti. Il Forum viene sciolto e non può essere ricostituito nell’anno

immediatamente successivo se alle sue attività non abbiano attivamente

partecipato, anche per via telematica, almeno cento persone nel corso

dell’anno.

4. Il funzionamento dei Forum è disciplinato da un Regolamento approvato

dalla Direzione nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

5. Gli organi del Partito Democratico si esprimono sui materiali prodotti dai

Forum quando discutono o deliberano su contenuti attinenti, secondo le

modalità stabilite dal Regolamento di cui al precedente comma 4.

6. Il materiale audio-video ed i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed

accessibili a tutti in forma gratuita e non sono oggetto di diritto d’autore. Il

Partito Democratico li può liberamente utilizzare per l’elaborazione del proprio

programma elettorale e più in generale delle proprie posizioni politiche.

Articolo 24.

(Conferenza permanente delle donne democratiche)

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le

iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.

- 23 -2. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di

genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni,

di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di

individuazione di campagne su temi specifici.

3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e

flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto

favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.

Articolo 25.

(Commissioni nazionali)

1. L’Assemblea nazionale, su proposta del Segretario nazionale o di un quinto

dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse

mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per

l’organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero

documenti a carattere politico-programmatico.

Articolo 26.

(Conferenza programmatica annuale)

1. Ogni anno il Partito Democratico indice la propria Conferenza programmatica

secondo le modalità stabilite dall’apposito Regolamento approvato

dall’Assemblea nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

suoi componenti.

2. I temi oggetto della Conferenza vengono determinati, su proposta del

Segretario nazionale, dalla Direzione nazionale.

3. Sui temi prescelti, il Segretario nazionale presenta, entro il termine previsto

dal Regolamento, brevi documenti da porre alla base della discussione in tutte

le organizzazioni del Partito Democratico, tra gli iscritti e gli elettori.

4. Successivamente si riuniscono le Assemblee regionali e delle province

autonome di Trento e Bolzano per discutere dei temi oggetto della Conferenza.

Su ciascuno di essi possono approvare specifiche risoluzioni.

5. L’Assemblea nazionale si riunisce entro il termine previsto dal Regolamento

per deliberare su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza, tenendo conto

del dibattito svoltosi nel partito e delle risoluzioni approvate dalle Assemblee

regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano.

- 24 -Articolo 27.

(Referendum e altre forme di consultazione)

1. Un apposito Regolamento quadro, approvato dalla Direzione nazionale con il

voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, disciplina lo

svolgimento dei referendum interni e le altre forme di consultazione e di

partecipazione alla formazione delle decisioni del Partito, comprese quelle che

si svolgono attraverso il Sistema informativo per la partecipazione.

2. È indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il Segretario

nazionale, ovvero la Direzione nazionale con il voto favorevole della

maggioranza assoluta dei suoi componenti, ovvero il trenta per cento dei

componenti l’Assemblea nazionale, ovvero il cinque per cento degli iscritti al

Partito Democratico.

3. La proposta di indizione del referendum deve indicare: la specifica

formulazione del quesito; la natura consultiva ovvero deliberativa del

referendum stesso; se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto

agli iscritti.

4. Il referendum è indetto dal Presidente dell’Assemblea nazionale, previo

parere favorevole di legittimità della Commissione nazionale di garanzia, sulla

base di uno specifico Regolamento approvato dalla Direzione nazionale.

5. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la

maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla

politica ed all’organizzazione del Partito Democratico. Il referendum può avere

carattere consultivo o deliberativo. Qualora il referendum abbia carattere

deliberativo, la decisione assunta è irreversibile, e non è soggetta ad ulteriore

referendum interno per almeno due anni.

7. Le norme dello Statuto, fatto salvo quanto previsto all’articolo 43, comma 3,

non possono essere oggetto di referendum.

Articolo 28.

(Formazione politica)

1. Il Partito Democratico promuove attività culturali per la formazione della

classe dirigente, per la promozione e la diffusione di una cultura politica

attenta ai valori democratici.

2. A questo scopo, il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione

con una molteplicità di Istituti e Centri di ricerca, Università, Fondazioni,

Associazioni culturali. Il Partito Democratico può inoltre avvalersi di Scuole

- 25 -indipendenti di cultura politica precedentemente riconosciute dal partito stesso

che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica dei

docenti e dei partecipanti, oltre al conseguimento di elevati standard di qualità

dell’offerta formativa, nel rispetto dei principi di economicità della gestione.

3. Il riconoscimento delle Scuole di ambito nazionale avviene con deliberazione

della Direzione nazionale, su proposta motivata del Segretario, corredata di

una documentazione analitica circa le dotazioni e l’offerta formativa delle

scuole in questione. Il riconoscimento ha durata non superiore ai tre anni e può

essere rinnovato. Non possono essere in vigore, contemporaneamente,

delibere di riconoscimento per più di tre Scuole di ambito nazionale.

4. Il riconoscimento può comportare oneri finanziari posti a carico del bilancio

nazionale del Partito. Tali oneri non possono tuttavia coprire più del trenta per

cento dei costi di gestione di ciascuna Scuola riconosciuta.

5. La partecipazione alle Scuole di cultura politica riconosciute dal Partito

Democratico è aperta sia agli iscritti che ai non iscritti.

Articolo 29.

(Fondazioni, associazioni e altri istituti a carattere politico-culturale)

1. Il Partito Democratico, ai sensi dell’articolo 18 della Costituzione, favorisce la

libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con

fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere

politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone

l’autonomia.

2. Il Partito Democratico riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali

strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la

elaborazione politico-programmatica.

3. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico ed editoriale di tali

Fondazioni, associazioni ed istituti non sono soggette a pareri degli organi del

Partito Democratico.

Articolo 30.

(Organizzazione Giovanile)

1. Il Partito Democratico riconosce l’importanza, la ricchezza e l’originalità del

contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione

politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile e una

rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita istituzionale del

Paese.

- 26 -2. Il Partito Democratico riconosce al proprio interno un’organizzazione

giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenti.

3. I rapporti tra l’organizzazione giovanile ed il Partito Democratico, le forme di

partecipazione dell’organizzazione giovanile all’elaborazione politica, alle

attività ed alle scelte del partito verranno regolate dalla «Carta di

Cittadinanza» allegata al presente Statuto.

- 27 -CAPO VII

Principi della gestione finanziaria

Articolo 31.

(Tesoriere)

1. Il Tesoriere viene eletto dalla Assemblea nazionale con il voto favorevole

della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del Segretario

nazionale che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di onorabilità

previsti per gli esponenti aziendali delle banche, e di professionalità maturata

attraverso esperienze omogenee con le funzioni allo stesso attribuite dal

presente Statuto.

2. Il Tesoriere dura in carica quattro anni e può essere rieletto soltanto per un

mandato.

3. Nell’ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessi dalla carica prima del

termine, il Segretario nomina un nuovo Tesoriere che rimane in carica fino alla

successiva convocazione dell’Assemblea nazionale.

4. Il Tesoriere cura l’organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile

del partito.

5. Il Tesoriere è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza

economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del

principio di economicità della gestione, assicurandone l’equilibrio finanziario.

6. Il tesoriere ha la rappresentanza legale del partito ed i poteri di firma per

tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni. A tal fine compie tutti gli atti di

ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa la prestazione di

fideiussioni, avalli e/o altre garanzie nell’interesse del partito.

Articolo 32.

(Collegio sindacale)

1. L’Assemblea nazionale nomina un Collegio sindacale composto di 5 membri

effettivi indicandone il Presidente. Nomina anche due sindaci supplenti. I

sindaci effettivi, come quelli supplenti, debbono essere scelti fra soggetti in

possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle

società per azioni bancarie.

2. Per quanto concerne i doveri ed i poteri del Collegio sindacale, trovano

applicazione in quanto compatibili le norme dettate dagli artt. 2403 e 2403 bis

del Codice civile.

- 28 -3. I sindaci restano in carica quattro anni e possono essere rinominati solo per

un altro mandato.

Articolo 33.

(Finanziamento)

1. Gli iscritti al Partito Democratico hanno l’obbligo di sostenere

finanziariamente le attività politiche del Partito con una «quota di iscrizione».

2. Il finanziamento del partito è costituito dalle risorse previste dalle

disposizioni di legge, dalle «quote di iscrizione», dalle erogazioni liberali degli

eletti e dalle erogazioni liberali provenienti dalle campagne di

autofinanziamento.

Articolo 34

(Federalismo delle risorse e autonomia patrimoniale e gestionale)

1. La struttura organizzativa nazionale e tutte le articolazioni territoriali

previste dallo Statuto nazionale e dagli Statuti regionali e delle province

autonome hanno una propria autonomia patrimoniale.

Ciascuna struttura organizzativa risponde esclusivamente degli atti e dei

rapporti giuridici da essa posti in essere e non è responsabile per gli atti

compiuti dalle altre articolazioni.

2. Sono destinati alle articolazioni territoriali i contributi degli eletti nelle

Amministrazioni locali, i proventi delle feste democratiche, del tesseramento,

così come ogni altra risorsa di autofinanziamento a livello locale. La ripartizione

delle risorse tra i livelli regionali, provinciali e/o territoriali e i circoli è stabilita

dai Regolamenti finanziari regionali in coerenza con i principi contenuti nel

Regolamento finanziario nazionale.

3. Quando il finanziamento derivi da disposizioni di legge per il finanziamento

delle campagne elettorali, le risorse relative al finanziamento delle elezioni

regionali e locali vengono immediatamente e integralmente trasferite, anche

quando la legge non lo preveda, agli organismi dirigenti del Partito

Democratico delle regioni e delle province autonome interessate.

4. Una quota non inferiore al 50% delle risorse trasferite alle Unioni regionali a

titolo di rimborsi elettorali è ripartita tra le Unioni provinciali e/o territoriali

sotto forma di trasferimenti e/o servizi secondo i criteri definiti dai Regolamenti

finanziari regionali o, in assenza degli stessi, in proporzione al numero di

elettori di ogni provincia.

5. In ragione della specificità della Circoscrizione Estero, stante l’inapplicabilità

- 29 -del precedente comma 2, il Partito Democratico eroga annualmente le risorse

necessarie alle attività politiche, in rapporto al finanziamento percepito in

occasione di elezioni politiche nella stessa Circoscrizione Estero.

Articolo 35.

(Bilancio)

1. Annualmente il Tesoriere provvede alla redazione del bilancio consuntivo di

esercizio del partito in conformità della normativa speciale in materia di partiti

politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota

integrativa, corredato da una relazione sulla gestione. Il bilancio consuntivo e il

bilancio consolidato sono approvati dalla Direzione nazionale, con la

maggioranza dei voti validamente espressi, entro il 30 giugno.

2. Entro il 30 ottobre di ogni anno il Tesoriere sottopone al Comitato di

Tesoreria il bilancio preventivo per l’anno successivo. Tale bilancio preventivo è

sottoposto all’approvazione della Direzione nazionale entro il successivo 31

dicembre.

3. Il bilancio consuntivo di esercizio viene pubblicato sul sito del Partito

Democratico, entro venti giorni dalla sua approvazione da parte della Direzione

nazionale, unitamente al giudizio sul bilancio annuale emesso dalla società di

revisione di cui al successivo art. 38.

Articolo 36.

(Regolamento finanziario)

1. Il Regolamento finanziario è approvato dalla Direzione nazionale con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Il Regolamento finanziario disciplina le attività economiche e patrimoniali del

partito, definisce i rapporti con le strutture regionali e delle province autonome,

la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi regionali e delle province

autonome e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito

Democratico.

Articolo 37.

(Comitato di tesoreria)

1. Il Comitato di Tesoreria è formato da 7 componenti. Il Tesoriere ne è

membro di diritto e lo presiede. Gli altri sei componenti sono eletti dalla

Direzione nazionale nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi

componenti elettivi da parte dell’Assemblea nazionale ai sensi dell’articolo 8,

comma 2, nel rispetto della rappresentanza territoriale e di genere, tra persone

- 30 -che presentino i medesimi requisiti di cui all’articolo 32, comma 1.

2. Il Comitato di Tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue

funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di

finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di

tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo

redatti dal Tesoriere, e autorizza quest’ultimo a sottoporli alla Direzione

Nazionale per l’approvazione.

3. I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica quattro anni e

possono essere rieletti soltanto per un mandato.

Articolo 38.

(Controllo contabile)

1. Una società di revisione, iscritta nell’albo speciale di cui all’articolo 161 del

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza) verifica nel corso

dell’esercizio: la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione

dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio

corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti

e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revisione, in

particolare, esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto

previsto dalla normativa in materia. La società di revisione viene nominata

dalla Segreteria nazionale.

- 31 -CAPO VIII

Procedure e organi di garanzia

Articolo 39.

(Commissioni di garanzia)

1. Le funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto e del

Codice etico nonché ai rapporti interni al Partito Democratico e al Sistema

informativo per la partecipazione di cui all’articolo 1, comma 9, sono svolte

dalla Commissione nazionale di garanzia, dalle Commissioni di garanzia delle

Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano.

2. Gli Statuti delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano

di cui all’art. 11 del presente Statuto possono prevedere la costituzione di

ulteriori Commissioni di garanzia a livello provinciale o sub-provinciale,

definendone i compiti. Avverso le decisioni di tali Commissioni è sempre

ammesso il ricorso alla Commissione regionale o delle province autonome

ovvero alla Commissione nazionale, sulla base delle rispettive competenze.

3. I componenti delle Commissioni di garanzia ai diversi livelli sono scelti fra gli

iscritti e gli elettori del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed

indipendenza.

4. L’incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è

incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito

Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti le

Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per

qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la

candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della

disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si

intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la

sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del

numero di firme richiesto.

5. I componenti delle Commissioni di garanzia nazionale, delle Unioni regionali

e delle Unioni provinciali di Trento e Bolzano sono eletti dall’Assemblea del

rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica

quattro anni ed i loro componenti non possono essere confermati. La

Commissione nazionale è composta da nove membri.

6. Ciascuna Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che

può essere eletto una sola volta.

7. La Commissione di Garanzia è titolare delle applicazioni delle sanzioni

derivanti dalle violazioni allo Statuto, nonché del Codice etico. Con apposito

Regolamento proposto dalla Commissione nazionale di garanzia e approvato

- 32 -dalla Direzione Nazionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei

suoi componenti sono stabilite le sanzioni che derivano dalla violazione delle

norme del presente Statuto e del Codice etico e le modalità per la loro

deliberazione. Detto Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione

e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione

delle decisioni nonché di pubblicità delle stesse.

Articolo 40.

(Norme per la trasparenza e per l’applicazione del Codice etico)

1. Le Commissioni di garanzia vigilano sulla corretta applicazione, nonché sul

rispetto da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito

Democratico, del presente Statuto, delle disposizioni emanate sulla base dello

stesso, nonché del Codice etico, fornendo pareri e chiarimenti sulle loro

disposizioni ovvero intervenendo sulle questioni interpretative che possano

sorgere.

2. Le Commissioni di Garanzia ad ogni livello redigono una relazione annuale

sullo stato di attuazione del Codice etico, che inviano alla Commissione

Nazionale di Garanzia. La Commissione Nazionale di Garanzia, ove necessario,

presenta alla Direzione Nazionale proposte di modifica o di integrazione del

Codice etico.

3. Tutti i candidati nelle liste del PD, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli

iscritti, depositano, entro una settimana dalla sottoscrizione della candidatura,

presso la Commissione di Garanzia territorialmente competente, il bilancio

preventivo delle entrate e delle spese elettorali. I candidati devono altresì

presentare, entro due mesi dalla data delle elezioni, il bilancio consuntivo

relativo alle entrate e alle spese elettorali presso le Commissioni di Garanzia

territorialmente competenti, a pena di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti, e

-per gli eletti- di esclusione dai gruppi del PD. Le Commissioni di Garanzia

verificano la tracciabilità, il rispetto della trasparenza e dei limiti di spesa

stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento elettorale del PD.

4. La Commissione di Garanzia territorialmente competente verifica che tutti i

candidati nelle liste del PD prima dell’accettazione della candidatura, a pena di

incandidabilità, abbiano i requisiti richiesti dal Codice etico e abbiano

sottoscritto il medesimo, nonché gli atti previsti dal Regolamento finanziario,

che garantiscono la contribuzione al PD.

5. Gli iscritti al PD, eletti o componenti degli esecutivi istituzionali, non in

regola con i versamenti previsti dal Regolamento finanziario, decadono

dall’Anagrafe degli iscritti e dagli organismi dirigenti del PD.

6. Presso le Commissioni di Garanzia territorialmente competenti sono istituite

le Anagrafi patrimoniali degli eletti nelle liste del PD. Ciascun eletto , all’atto

- 33 -della sua elezione, deposita presso la Commissione di Garanzia territorialmente

competente il proprio stato patrimoniale e comunica annualmente ogni

eventuale variazione.

7. Ciascun elettore o iscritto può presentare ricorso alla Commissione di

garanzia competente, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto e delle

altre disposizioni di cui al comma 1. Con il Regolamento di cui al comma 7

dell’art. 39 del presente Statuto sono disciplinate le modalità di presentazione

dei ricorsi nonché i casi di inammissibilità degli stessi.

8. Le Commissioni di garanzia delle Unioni regionali e delle Unioni provinciali di

Trento e Bolzano hanno competenza per quanto attiene a tutte le questioni

inerenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi dei rispettivi livelli

territoriali nonché di quelli locali, fatto salvo, per questi ultimi, quanto

eventualmente previsto dagli Statuti delle Unioni regionali o delle Unioni

provinciali di Trento e Bolzano a norma dell’art. 40, comma 2 del presente

Statuto. Esse sono altresì competenti, in prima istanza, per quanto attiene

all’elezione, nel rispettivo territorio, dei componenti l’Assemblea nazionale,

ferma restando la possibilità di ricorrere alla Commissione nazionale di

garanzia.

9. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma , la Commissione

nazionale di garanzia è competente in unica istanza per tutte le questioni

attinenti l’elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali.

10. Nel caso in cui una questione sottoposta all’esame di una Commissione di

Unione regionale o delle Unioni provinciale di Trento e Bolzano attenga a

questioni aventi rilievo nazionale ovvero all’interpretazione di disposizioni per

le quali è necessario garantire un’applicazione uniforme a livello nazionale, i

medesimi organismi di garanzia o le parti interessate possono decidere di

sottoporre la questione alla Commissione nazionale, che si pronuncia in forma

vincolante per tutte le Commissioni di garanzia ai diversi livelli.

Articolo 41.

(Tenuta degli albi e loro pubblicità)

1. Un apposito Regolamento approvato dalla Direzione nazionale con il voto

favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nel rispetto delle

normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali, disciplina:

a) la composizione, la tenuta e le forme della pubblicità dell’Albo degli

elettori così come dell’Anagrafe degli iscritti;

b) le modalità di accesso ai dati contenuti nell’Albo degli elettori o

nell’Anagrafe degli iscritti da parte dei dirigenti di ciascun livello

territoriale, dei candidati ad elezioni interne e dei candidati del Partito

Democratico a cariche istituzionali elettive;

c) le funzioni dalla Commissione di garanzia di ciascun livello territoriale

- 34 -inerenti la vigilanza sull’uso dei dati contenuti nell’Anagrafe degli iscritti e

nell’Albo degli elettori, nonché quelle inerenti il controllo sulla loro

composizione finalizzate a prevenire e contrastare ingerenze nell’attività

associativa del partito, a garantirne l’autonomia politica e assicurare la

trasparenza delle sue attività.

Articolo 42

(Revisioni dello Statuto e dei Regolamenti)

1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea nazionale

con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

2. Sono sottoposte all’esame ed al voto le proposte che siano state sottoscritte

da almeno cinquanta componenti l’Assemblea nazionale.

3. Le modifiche allo Statuto e ai Regolamenti di competenza dell’Assemblea

nazionale possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell’articolo

27 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei

componenti dell’Assemblea.

Articolo 43.

(Costituzione dell’organizzazione giovanile)

1. L’organizzazione giovanile si costituisce attraverso il coinvolgimento diretto

dei giovani e delle giovani. Gli organismi del Partito Democratico collaborano

con i promotori dell’organizzazione giovanile per l’organizzazione del momento

costituente attraverso la realizzazione di un Regolamento che determina le

modalità di partecipazione e le condizioni di elettorato attivo e passivo.

2. L’Assemblea costituente nazionale della organizzazione giovanile redige ed

approva lo Statuto dell’organizzazione stessa.

Art. 44

(Attuazione dello Statuto)

1. I principi fondamentali e le norme del presente Statuto prevalgono, in caso

di contrasto o di difformità, su quelle degli Statuti e dei regolamenti regionali.

- 35 -CAPO IX

Norme transitorie e finali

Articolo 45.

(Regolamenti)

1. Entro sei mesi dalla modifica dello Statuto, la Direzione nazionale adotta i

Regolamenti ad essa demandati.

Articolo 46.

(Congressi provinciali e di circolo)

1. I Congressi provinciali e di circolo, che si svolgono successivamente

all’Assemblea nazionale del 21 e 22 maggio 2010, devono tenersi entro e non

oltre il 31 ottobre 2010. Per tali Congressi, ai fini dell’applicazione delle

modifiche statutarie introdotte, si adottano le seguenti norme transitorie.

2. Le candidature a Segretario di circolo e le liste di candidati al Direttivo di

circolo si presentano il giorno dell’apertura del Congresso di circolo, secondo le

Norme attuative del presente articolo, approvate dalle Direzioni regionali,

sentiti i segretari provinciali, con i voti favorevoli della maggioranza assoluta

dei componenti. Le Norme attuative indicano il numero dei componenti dei

Direttivi dei circoli, in relazione al numero degli iscritti. Il Segretario di circolo è

eletto dall’Assemblea degli iscritti in collegamento a una o più liste di candidati

al Direttivo di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato

Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero

di candidati al Direttivo superiore al numero previsto di componenti

dell’organismo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel

rispetto dell’alternanza di genere. I candidati al Direttivo vengono eletti

secondo l’ordine di posizione nella lista.

Il voto per il Segretario di circolo si esprime votando soltanto una delle liste

collegate alla sua candidatura. I componenti del Direttivo sono ripartiti tra le

liste con il metodo proporzionale d’Hondt.

È eletto Segretario di circolo il candidato collegato alla maggioranza assoluta

dei componenti del Direttivo. Qualora nessun candidato Segretario abbia

conseguito la maggioranza assoluta dei componenti del Direttivo, il Direttivo

elegge il Segretario di circolo con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui

accedono i due candidati collegati al maggior numero di componenti

dell’organismo.

3. Le Norme attuative, di cui al comma precedente, stabiliscono le modalità e i

tempi per la presentazione della candidature a Segretario provinciale e delle

liste di candidati all’Assemblea provinciale.

- 36 -Le Norme attuative debbono in ogni caso prevedere che le candidature a

Segretario provinciale siano sottoscritte da un numero di iscritti compreso tra

l’1% e il 3% e siano depositate entro e non oltre il settimo giorno precedente

la data prevista per l’inizio dei Congressi di circolo.

Le Norme attuative debbono altresì prevedere il numero di sottoscrittori

minimo su base provinciale affinché una lista possa essere presentata in tutti i

circoli della provincia, anche in deroga al numero minimo di sottoscrittori

previsto per la presentazione nei singoli circoli.

Le Norme attuative stabiliscono il numero complessivo di delegati all’Assemblea

provinciale da ripartire tra i circoli, per il 50% in base al numero degli iscritti e

per il restante 50% in base ai voti riportati dal PD nelle ultime elezioni politiche

nell’ambito territoriale di competenza del circolo.

Le Direzioni provinciali eleggono, nel rispetto del pluralismo, le rispettive

Commissioni che presiedono all’organizzazione e al regolare svolgimento dei

Congressi.

Il Segretario provinciale è eletto in collegamento a una o più liste di candidati

all’Assemblea provinciale. Le liste per l’Assemblea provinciale vengono votate

in ogni Assemblea di circolo. Le liste devono essere collegate a un candidato

Segretario, che autorizza il collegamento, e non possono contenere un numero

di candidati all’Assemblea provinciale superiore a quello spettante a quel

circolo. Le liste devono essere formate, pena l’inammissibilità, nel rispetto

dell’alternanza di genere. I candidati all’Assemblea provinciale vengono eletti

secondo l’ordine di posizione nella lista.

Il voto per il Segretario provinciale si esprime votando soltanto una delle liste

collegate alla sua candidatura. I delegati all’Assemblea provinciale da eleggere

in ogni circolo sono ripartiti tra le liste con il metodo proporzionale d’Hondt,

fino a raggiungere il numero degli eligendi previsto in quel circolo.

Terminati i Congressi di circolo, il riequilibrio proporzionale, al quale accedono

le liste che hanno raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi su base

provinciale, deve garantire la piena proporzionalità dei delegati eletti da

ciascuna di queste liste con il rispettivo numero di voti validi riportati. Tale

riequilibrio avviene assumendo come riferimento la lista che ha ottenuto lo

scarto positivo più alto tra la percentuale di delegati eletti nei circoli e la

percentuale di voti validi riportati. A tale lista non viene attribuito nessun

ulteriore delegato, mentre il numero di delegati delle altre liste viene

proporzionato a quello della prima, individuando i delegati da recuperare per

ciascuna lista con il metodo dei resti più alti percentuali nei singoli circoli. Il

numero complessivo di delegati all’Assemblea provinciale può essere perciò

determinato solo al termine del riequilibrio, in modo da assicurare a ogni lista

che abbia raggiunto almeno il cinque per cento dei voti validi un numero di

delegati direttamente proporzionale ai voti ottenuti.

- 37 -È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alla maggioranza assoluta

di delegati all’Assemblea provinciale. Qualora nessun candidato Segretario

abbia conseguito la maggioranza assoluta dei delegati, l’Assemblea provinciale

elegge il Segretario provinciale con un ballottaggio a scrutinio segreto, a cui

accedono i due candidati collegati al maggior numero di delegati.